Approvata la legge sulle unioni civili: tutte le novità!

Il testo sulle unioni civili è stato ieri definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati senza alcuna modifica rispetto all’approvazione del Senato. 372 i si, 51 i no e 99 gli astenuti con proteste vigorose da parte degli esponenti di centrodestra e l’astensionismo della maggior parte dei 5 stelle.
Di seguito tutte le novità della legge tra i punti cardine, da un punto di vista civico e morale, del Governo Renzi:

  • Riconoscimento delle coppie omosessuali: sarà possibile costituire l’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso di fronte ad un ufficiale di stato civile e con la presenza di almeno due testimoni. I limiti alla costituzione di un’unione civile sono: la presenza di un contratto di matrimonio o di unione civile stipulato in precedenza da almeno uno dei due partner; l’impossibilità per chi interdetto, infermo di mente o condannato per omicidio; l’esistenza di un rapporto di parentela. Il contratto di unione indicherà, oltre ovviamente a tutti i dati anagrafici, il regime patrimoniale scelto dalla nuova coppia e la residenza.
  • Obbligo di assistenza comune: così come per il matrimonio, i due partner hanno l’obbligo di assistenza reciproca morale e materiale in base alle proprie disponibilità e alle proprie competenze. Inoltre, la coppia ha la possibilità di scegliere un cognome comune.
  • Diritti successori e pensione di reversibilità: esattamente come per il matrimonio, in mancanza di diversa segnalazione, vale il regime della comunione dei beni. I partner possono godere dei diritti successori come le coppie etero sposate e della pensione di reversibilità.
  • Divorzio semplificato senza separazione: i conviventi hanno la possibilità di divorziare senza passare per la separazione. E’ sufficiente che venga comunicato, anche se disgiuntamente, all’ufficiale di stato civile, la volontà di divorzio che si realizzerà in tre mesi.
  • NO adozioni: tutta la parte sulla stepchild adoption è stata eliminata del testo quindi persino la possibilità di adottare il figlio del convivente è stata vietata.
  • Convivenze di fatto: le coppie eterosessuali possono unirsi in convivenze di fatto se scelgono di non sposarsi. Tuttavia questo tipo di legame riconosciuto ha decisamente tutele inferiori rispetto a quelle garantite dal matrimonio e dall’unione civile tra partner omosessuali. I conviventi non godono di diritti in termini di pensione di reversibilità e eredità ma hanno la possibilità di stilare un accordo contrattuale al fine di regolare i rapporti economici della coppia. In merito alla casa in comune, in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha il diritto ad abitarci per un periodo di massimo cinque anni a seconda di quanti anni è durata la convivenza e della eventuale presenza di figli minori o disabili a carico.
Fonte: Il Sole 24 Ore

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4 risposte

  1. Una riforma storica di grande importanza. Una conquista necessaria!
    Per quanto riguarda tutte le parti relative all’adozione, se ne riparlerà ben più avanti, in attesa di soluzioni migliorative.

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