Gli incontri sulla Riforma: l’iter legislativo

Proseguendo con il nostro percorso di studio della grande riforma costituzionale, siamo giunti al terzo incontro, nel quale abbiamo discusso del nuovo iter legislativo, che verrà messo in atto nel caso in cui dovesse vincere il sì.

La Renzi-Boschi, come sappiamo, assegna formalmente la funzione legislativa alla sola Camera dei Deputati. Tuttavia, sarebbe sbagliato dire che il procedimento diventerebbe assolutamente monocamerale, in quanto  al nuovo Senato delle Autonomie è lasciato lo spazio di “concorrere” alla formazione delle leggi. Le proposte di legge non potranno più passare in prima lettura ad “una delle due camere”, ma dovranno perentoriamente passare per la Camera dei Deputati, la quale dovrà pronunciarsi in merito e, prima della promulgazione, inviare la legge in Senato.

Immagine che mostra la distinzione tra procedimento monocamerale e bicamerale della riforma.
Immagine che mostra la distinzione tra procedimento monocamerale e bicamerale della riforma.

A questo punto possiamo distinguere sostanzialmente tre situazioni differenti, a seconda del tipo di legge in questione, a cui corrisponderebbero 3 iter legislativi differenti. E’ proprio il nuovo lunghissimo art. 70 della Renzi-Boschi a effettuare implicitamente questa differenziazione poi condivisa da numerosi giuristi e esperti. Nel caso di testi di legge di materia regionale (organizzazione e funzioni delle regioni ed enti locali), elettorale, costituzionale, europee, referendum, tutela delle minoranze, permane il bicameralismo perfetto, così com’è oggi. Rimane quindi anche il procedimento legislativo aggravato per le leggi costituzionali e di riforma costituzionale.

Per quanto riguarda invece tutti gli altri tipi di legge, ad eccezione di quelle inerenti il bilancio e altre di competenza regionale, vale invece il cosiddetto bicameralismo imperfetto: il disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera viene inviato al Senato, il quale, entro un tempo limite di 10 giorni, avrà facoltà di discuterlo su richiesta di almeno 1/3 dei componenti e potrà apporre le modifiche che ritiene opportune entro 30 giorni dal momento della richiesta. Una volta fatti i pensati accorgimenti, la legge tornerà alla Camera, la quale avrà comunque sia la possibilità di “ignorare” quanto stabilito a Palazzo Madama e far promulgare la legge così come approvata in prima lettura. Nei casi invece sopraccitati di leggi ricadenti nella potestà legislativa delle regioni (clausola di supremazia dello Stato sulle autonomie locali per interesse nazionale), vale sempre il bicameralismo imperfetto, ma con una differenziazione. Il Senato, ricevuto il disegno approvato alla Camera, avrà appena 15 giorni per discutere e apportare eventuali modifiche. Qualora siano stati posti degli emendamenti, la Camera potrà comunque approvare il disegno di legge di prima lettura, ignorando quanto detto dall’altra camera, ma soltanto deliberando a maggioranza assoluta dei componenti. Anche per le leggi che riguardano il bilancio, il tempo limite concesso al Senato per porre le proprie considerazioni è di 15 giorni, ma vale poi l’iter ordinario di tutti gli altri tipi di legge per l’approvazione a Montecitorio.

Un’importante parentesi va aperta anche per i disegni di legge governativi e i famosi decreti legge. Il Governo ha la facoltà di richiedere alla Camera di deliberare entro 5 giorni sullo stato di urgenza di un disegno di legge da esso proposto. Qualora la Camera approvi a maggioranza, il tempo massimo entro cui si dovrà deliberare in merito al disegno di Governo è di 70 giorni. In questi casi la valutazione di urgenza verrà fatta sulla base di quanto importante è l’eventuale disegno nell’attuazione del programma dell’esecutivo. Per quanto riguarda i decreti legge, sono inseriti alcuni limiti sul suo utilizzo, in parte derivanti da precedenti sentenze della Corte Costituzionale. In particolare è specificato che sia i decreti che le leggi di conversione devono avere contenuti specifici, omogenei e coerenti al titolo. È inoltre inserito un differimento di 30 giorni per la conversione in legge nel caso il Presidente della Repubblica abbia richiesto una nuova deliberazione prima della promulgazione.

Indubbiamente l’obiettivo di questa riforma, in ambito legislativo è quello di snellire e velocizzare il procedimento. La domanda è sempre la stessa: queste varie forme di approvazione delle leggi e questo nuovo ruolo del Senato, effettivamente renderanno più semplice l’approvazione delle leggi ordinarie in Italia?

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